Art. 1.

      1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei princìpi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge.
      2. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130.
      3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.
      4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

          a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

          b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

          c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

          d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

      5. Per la dispersione delle ceneri all'interno di aree private aperte è necessario il consenso dei proprietari.
      6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.
      7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001,

 

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n. 130, oppure da personale a tale fine autorizzato dall'avente diritto.
      8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
      9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.
      10. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.
      11. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.
      12. Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.
      13. All'articolo 411, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «a quanto indicato dal defunto» sono inserite le seguenti: «o con modalità diverse da quelle consentite dalla legge».
      14. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, l'alinea è sostituito dal seguente:

      «Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate sulla base dei seguenti princìpi:».

 

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      15. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, la lettera h) è abrogata.
      16. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.